Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 5 luglio
1948 - 13 gennaio 1949, n. 2
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro le leggi approvate dallAssemblea regionale nelle sedute del 12 e 18
marzo 1948: I
Istituzione della Facolt di economia e commercio presso lUniversit di
Messina; 2 Istituzione della Facolt di agraria presso lUniversit di
Catania.
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; Estensore: SELVAGGI; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. LATOUR) - Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI e RUBINO).
(omissis)
La prima delle due leggi impugnate, 12 marzo 1948, istitu « a decorrere dallanno accademico 1947-48 la facolt di economia e commercio presso. la Universit di Messina e dispose che « le materie di insegnamento e il numero delle cattedre di ruolo sarebbero state «quelle previste dal vigente ordinamento universitario.
La seconda legge, 18 marzo 1948, cos dispose: « art. I: Presso lUniversit di Catania, a decorrere dall anno accademico 1947-48 istituita la facolt di agraria ; art. 2: « Nell anno accademico 1947-48 funzioneranno i corsi del I biennio della suddetta facolt; a decorrere dallanno accademico 1948-49 funzioneranno anche i corsi del 2 biennio; art. 3: « la materia dinsegnamento e le cattedre di ruolo saranno stabilite in conformit al vigente ordinamento universitario ; art. 4. « al funzionamento della suddetta facolt sar provveduto con i proventi delle tasse e con i contributi degli enti e degli istituti provinciali e regionali che ne assumono lobbligo. Il Governo della Regione provveder alla eventuale integrazione della spesa globale occorrente.
Il Commissario dello Stato ritiene che da queste due leggi siano modificate « la struttura di istituti che hanno e continuano ad avere carattere statale e la « consistenza dei ruoli statali con effetti anche di oneri sul bilancio dello Stato. Riconosce che la istituzione (delle due facolt) corrisponde a legittime aspirazioni della popolazione della Sicilia e pu essere utile per lo sviluppo sociale e civile dellisola: ma osserva che un intervento diretto a mezzo di una legge che interferisce sullordinamento statale, eccede la competenza che ai sensi dello Statuto spetta allAssemblea regionale ed apparisce perci viziato di incostituzionalit.
LAlta Corte ha considerato che lart. 17 dello Statuto della Regione Siciliana, legge costituzionale dello Stato, attribuisce potest legislativa alla Assemblea regionale in determinate materie, compresavi la istruzione media e superiore «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione cio ad esigenze della collettivit regionale.
Questo potere, cos definito e limitato dal suo scopo, deve esplicarsi « entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato , cio in armonia con i principi astratti che indirizzano e ispirano lattivit legislativa dello Stato, nel suo dinamico sviluppo, e con gli interessi generali della collettivit nazionale, dai quali gli interessi regionali non sono dissociati anche se abbiano particolare contenuto e ne siano differenziati nel tempo e nei modi, aderendo a situazioni e ad esigenze regionali.
Le leggi 12 e 18 marzo 1948 non hanno superato questi limiti di scopi e di effetti n, con atto unilaterale, hanno vincolato lo Stato ad impegni finanziari o modificato ordinamenti riservati al potere dello Stato.
Da un punto di vista generale da ricordare che la Carta costituzionale dichiara libere larte e la scienza e libero linsegnamento, attribuisce ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione « senza oneri dello Stato e alle Universit ed accademie il potere di o darsi ordinamenti autonomi, nel limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ma speciale e pi intensa potest legislativa, nellambito della Regione attribuita allAssemblea regionale per la istruzione media e superiore dallart. 17 dello Statuto. Questa potest lAssemblea ha esercitato legittimamente. Infatti le facolt di economia e commercio presso la Universit di Messina e di agraria presso lUniversit di Catania sono istituzioni regionali, per tutti gli effetti. Queste istituzioni provvedono ad esigenze particolari dellinsegnamento nellisola:
lo ha riconosciuto il Commissario dello Stato: corrispondono come dice la relazione parlamentare « ad una viva e lunga aspirazione di tutta la popolazione della Sicilia centro orientale; non impongono oneri al bilancio dello Stato; sono finanziate dagli enti locali e, per le integrazioni, dal Governo regionale; non offendono interessi nazionali, ma ad essi giovano almeno indirettamente; nono sono in contrasto con i principi direttivi della legislazione ed anzi stabilito nelle due leggi che la materia dinsegnamento ed il numero delle cattedre saranno regolati « in conformit al vigente ordinamento universitario . Eventuali provvedimenti del potere legislativo o esecutivo dello Stato potranno imprimere alle due istituzioni successivi sviluppi, anche nellordinamento generale dello Stato, ma, frattanto, le facolt conservano il loro carattere e la loro efficacia di istituzioni regionali anche per lulteriore disciplina dellordinamento e della organizzazione.
P.Q.M.
LAlta Corte, riuniti di due ricorsi n. 10 e 11 R.G. per lanno 1948 relativi alle due distinte leggi istitutive della facolt di economia e commercio presso lUniversit di Messina e della facolt di agraria presso lUniversit di Catania, respinge i ricorsi stessi.